
Cosa cambia con l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale per gli affitti brevi
in Italia?
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) apporta novità significative che interessano tutte le tipologie ricettive, compresi quelli in forma non imprenditoriale sia superiori che inferiori a 30 giorni.
Il CIN viene istituito dall’art. 13 ter del D.L. 18 dicembre 2023 n. 145 (cd. Decreto Anticipi) convertito in legge 15 dicembre 2023 n. 191 che descrive le modalità di attribuzione, di utilizzo e le tipologie ricettive coinvolte.
Vediamo di riassumerle brevemente di seguito per poi analizzarle punto per punto, scendendo sempre più nei dettagli.
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L’obbligo di acquisizione del CIN coinvolge tutte le tipologie di strutture ricettive, gli affitti brevi inferiori ai 30 giorni di cui al D.L. 50/2017 e le locazioni ad uso turistico superiori ai 30 giorni.
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Con l’istituzione del CIN l’identificazione degli alloggi, finora di competenza regionale, diventa anche di competenza nazionale.
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Per il rilascio del CIN il Ministero del Turismo ha previsto una fase di sperimentazione, iniziata il 3 giugno con la regione Puglia, ed estesa di volta in volta ad altre regioni d’Italia. Viene in pratica consentito già da ora, a chi è in possesso del CIR, di ottenere la ricodificazione in CIN, che volendo si può anche esporre. La decorrenza dell’obbligo vero e proprio verrà comunicata dal Ministero del Turismo entro il primo settembre 2024.
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Il CIN va richiesto dal Portale Telematico del MITUR dichiarando i Dati catastali dell’alloggio ed il possesso dei requisiti di sicurezza.
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Chi ha già ottenuto la riconversione in CIN dovrà esporre solo tale codice. Non c’è obbligo di esporre il precedente CIR che rimane comunque un codice di identificazione regionale.
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Gli alloggi ubicati in regioni dove il CIR non è mai stato istituito potranno richiedere direttamente il CIN sul sito ufficiale della Banca Dati delle Strutture Ricettive BDSR
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Le regioni che avevano già istituito il Codice Identificativo Regionale continueranno a rilasciare nuovi codici CIR e riconvertirli in CIN entro sette giorni.
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Il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’alloggio
Come si richiede praticamente il CIN

Per richiedere il codice CIN ovvero la riconversione del CIR in CIN è necessario:
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accedere via SPID al Portale Telematico del MITUR;
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completare la scheda di dettaglio della propria struttura con le informazioni mancanti;
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confermare i dati cliccando sul pulsante OTTIENI CIN.
Le informazioni richieste dalla piattaforma sono i Dati catastali ed i requisiti di sicurezza di cui parleremo di seguito.
Il Ministero del Turismo chiarisce che il rilascio del CIN prevede in ogni caso che il richiedente
assolva tutti gli obblighi previsti dalle rispettive norme locali per l’esercizio dell’attività ricettiva,
come ad esempio il conseguimento del titolo abilitativo,
la presentazione di SCIA e di agni altra comunicazione richiesta.
Quali sono i nuovi obblighi di legge per gli affitti brevi?

La gestione delle locazioni turistiche e degli affitti brevi comporta adempimenti e regole da osservare che riguardano:
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Pubblicizzazione dell’alloggio
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Il codice CIN oltre ad essere indicato in ogni annuncio online, deve essere esposto anche all’esterno dello stabile in cui è collocato l’alloggio;
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Requisiti di sicurezza
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Gli impianti degli alloggi gestiti in forma imprenditoriale devono essere conformi alle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa statale e regionale. Inoltre, anche gli alloggi gestiti in forma non imprenditoriale, devono essere dotati di:
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dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, correttamente funzionanti e installate da professionisti abilitati, secondo le indicazioni riportate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Un’apposita faq del Ministero del Turismo non obbliga l’installazione di detti dispositivi in alloggi privi di impianto a gas e dove anche non via siano rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
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Estintori portatili a norma di legge, ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità di accessi vicini ad aree di maggior pericolo. Un estintore può coprire fino ad un massimo di 200 metri quadrati ed un solo piano. I requisiti degli estintori sono riportati nell’allegato I, punto 4.4 del decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, che prevede una capacità estinguente non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri. Gli estintori devono inoltre essere controllati periodicamente secondo le istruzioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore, conformemente alla norma tecnica UNI 9994-1.
Quali sono le sanzioni in caso di mancata conformità

La norma assegna ai comuni la verifica della conformità degli alloggi ai requisiti di sicurezza, che attraverso le forze di polizia locale potranno irrogare sanzioni amministrative pecuniarie.
I titolari di locazioni in forma imprenditoriale che operano in assenza dei requisiti di sicurezza degli impianti rischiano le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale.
I titolari ed i gestori di locazioni sia in forma sia imprenditoriale che non imprenditoriale che operano in assenza di estintore
e di dispositivi per la rilevazione dei gas rischiano sanzioni pecuniarie da €600 a €6.000 per ciascuna violazione accertata.
Le altre sanzioni previste dalla norma sono le seguenti:
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attività in forma imprenditoriale esercitata in assenza della SCIA: il titolare è punito con la sanzione pecuniaria da €2.000 a €10.000.
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Locazione di immobile privo di CIN, compresa l’eventuale proposta di locazione: il titolare dell’alloggio o della struttura è punito con la sanzione pecuniaria da €800 a €8.000.
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Mancata esposizione ed indicazione del CIN: il soggetto obbligato è punito con una sanzione pecuniaria da €500 a €5.000 per ciascuna struttura o unità immobiliare e con l’immediata rimozione dell’annuncio pubblicato.
Da quando sarà obbligatorio il codice CIN?
La norma di istituzione del CIN è già in vigore ma non è applicabile in quanto il portale telematico del MITUR, come già abbiamo visto, non è totalmente entrato in funzione.
Con l’avvio della “Fase 2 – Messa in esercizio della BDSR”, di cui verrà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale,
l’esposizione del codice CIN sarà obbligatoria a partire dal 61 giorno dalla pubblicazione di detto avviso.
A decorrere dall’entrata in vigore della norma, le regioni che già rilasciavano i codici CIR
rilasceranno i nuovi codici CIR e li ricodificheranno in CIN immediatamente o al massimo entro 7 giorni, per trasmetterli alla BDSR ed al richiedente.
Se la regione non provvede, il locatore ha 30 giorni di tempo per richiedere il CIN sul portale del MITUR;
i codici CIR già rilasciati dovranno essere convertiti in CIN entro 30 giorni, trasmettendo i dati alla BDSR ed al locatore.
Se la regione non provvede, il locatore ha 60 giorni di tempo per richiedere il CIN sul portale del MITUR.
Agosto 2024